Cassazione: il furto di file non esiste


L’altro giorno stavo leggendo una rivista, quando un articolo in particolare ha attirato la mia attenzione: secondo la Cassione, con la sentenza 44840/2010, non è possibile “rubare un file”.

Nello specifico il caso si riferisce ad un dipendente che, immediatamente prima di licenziarsi, ha copiato alcuni dati riservati dell’azienda in modo tale da porteli utilizzare sul nuovo posto di lavoro per fare concorrenza all’ex datore di lavoro.
Secondo la Cassazione non è comunque configurabile il reato di furto, ma semplicemente quello di appropriazione indebita e violazione di segreti aziendali, perchè l’operazione di copiare i file non implica la sottrazione del bene al legittimo proprietario.
L’unico modo, sempre secondo la Cassazione, per cui sarebbe stato configurabile il reato di furto è che il dipendente avesse fisicamente sottratto il supporto fisico (hard disk, chiavetta usb et similia) sul quale erano memorizzati i file in questi.
Viceversa quindi, in mancanza di questa sottrazione, al dipendente è stato solamente contestato il reato di violazione di segreti.

Non sono un giurista e nemmeno un esperto di diritto informatico, ma la cosa mi lascia non poco perplesso.
Al di là del fatto che essendo stato riconosciuto colpevole del reato di violazione di segreti la persona in questione si è assicurata un soggiorno di discreta durata nelle patrie galere, c’è comunque da riflettere su quanto la normativa italiana in materia di diritto digitale si arretrata e sicuramente non adeguata alla realtà.

Seppur non dotato di una sua propria fisicità (per definizione stessa), un file è comunque una “cosa” (una “res”, come direbbero i giuristi), con uno specifico proprietario, che ha seguito ben determinati processi produttivi per la produzione e al quale è persino associabile un valore economico.
Volendo banalizzare il concetto, non vedo particolari differenze tra uno qualsiasi dei miei file contenenti informazioni riservate ed il computer sul quale sto scrivendo: entrambi hanno un valore, sono “oggetti” di mia proprietà e la loro sottrazione (o copia, nel caso del file) mi creerebbe un danno lavorativo ed economico.

La sentenza in questione stride poi non poco con il concetto stesso di vendita di software: se un file non è una “cosa” in senso stretto un software (cioè un insieme di file) non è sua volta una “cosa”, quindi come tale, quando pago per una licenza software per cosa sto pagando? Per il diritto di utilizzo? Per la licenza intellettuale di sfruttamento? (che non viene mai ceduta, quindi non credo…)
Volendo estremizzare ulteriormente la questione, applicando pedissequamente la sentenza, condividere un software tramite P2P, a differenza di quanto pubblicizzato sino ad ora circa il “furto di software”, non è reato dato che non essendo possibile rubare un file, non posso “rubare un software”. Se un software non è una “cosa”, io non sto danneggiando nessuno: non privo la software house del suo prodotto o della possibilità di venderlo…

Questa è volutamente una interpretazione cinica e forse un po’ polemica, ma nemmeno tranto campata per aria, se ci si pensa bene…
Voi cosa ne pensate?

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One comment

  1. Un’interpretazione particolare ma in fondo mi pare corretta…mantenendo chiaramente l’appropriazione indebita e la violazione di segreti aziendali.